La volontà di cremazione
La volontà della cremazione è, per la nostra associazione, il bene più importante che il suo associato possa decidere di affidargli. L’ordinamento italiano consente ai suoi cittadini di esprimere la scelta cremazionista tramite l’iscrizione ad un organismo riconosciuto con autorizzazione ministeriale, come il Registro Italiano Cremazioni.
Cosa fa il Registro Italiano Cremazioni
Raccoglie, conserva e fa rispettare le volontà dei suoi associati. La dichiarazione rilasciata al momento dell’iscrizione è, a tutti gli effetti, un testamento ma non richiede pubblicazione né prevede costi aggiuntivi. Tale testamento è convalidato dal Presidente e dal Legale Rappresentante del Registro Italiano Cremazioni ed è messo in esecuzione non appena è avvenuto il decesso.
La conservazione delle ceneri
Ai sensi della Legge n. 130 del 2001, con la quale è caduto l’obbligo di ricovero delle ceneri nei cimiteri italiani, le modalità di conservazione delle ceneri sono disciplinate nel rispetto delle volontà del defunto e in ottemperanza ai regolamenti regionali e comunali. Gli associati al Registro Italiano Cremazioni possono indicare a quale familiare affidare la conservazione delle ceneri e potranno farlo anche successivamente all’iscrizione. Ciò consente di ridurre, peraltro, i rischi di un eventuale disaccordo fra i parenti del defunto.
La dispersione delle ceneri
La volontà di dispersione delle ceneri spetta al solo defunto. Iscrivendosi al Registro Italiano Cremazioni, l’associato può dichiarare la sua volontà e il luogo di dispersione, delegando a questo ruolo un familiare, l’esecutore testamentario o il legale rappresentante del Registro Italiano Cremazioni.
Dal 2001 la pratica della dispersione in Italia è consentita in aree riservate all’interno dei cimiteri o in alcuni spazi extra-cimiteriali, ovvero in natura o nel perimetro di luoghi privati, chiaramente con il consenso dei proprietari. La dispersione delle ceneri è disciplinata da regolamenti regionali e comunali.
Dove non è possibile procedere alla dispersione delle ceneri:
• nei centri urbani
• in acqua (fiumi, mari e laghi) a meno di 100 metri dalla riva
• in luoghi montani a meno di 200 metri di distanza dagli insediamenti abitativi
Se il defunto iscritto al Registro Italiano Cremazioni ha espresso la propria volontà di dispersione senza indicare un luogo specifico, sarà il coniuge o il parente più prossimo a decidere.
Infine, è bene ricordare che la dispersione può essere disposta anche in caso di ceneri precedentemente tumulate, purché nel rispetto della volontà espressa in vita dal defunto.